Come affermato a chiare lettere nella sentenza 299/2024 delibata dal TAR Piemonte, sarebbe legittima l’esclusione da una procedura per l’affidamento del contratto misto di concessione del servizio di gestione globale di una casa di riposo, motivato con riferimento al fatto che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, l’o. e. interessato dalla sanzione espulsiva, non solo sia risultato privo del requisito (richiesto dalla lex specialis) dell’iscrizione nell’elenco dei prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) ma non abbia nemmeno presentato puntuale domanda di iscrizione. Quest’ultima, infatti, oltre ad essere stata espressamente qualificata come requisito di partecipazione, avrebbe portata obbligatoria per alcune tipologie di attività, concernendo la moralità professionale del concorrente.
