Il TAR Roma, nella sentenza 2290/2024, ha dichiarato inammissibile (per carenza di interesse) il ricorso proposto avverso alcuni atti adottati da un Comune – stazione appaltante. Nello specifico, si trattava del provvedimento di nomina della commissione, della determina a contrarre, dei verbali di gara e dei chiarimenti. Il Collegio, infatti, ne ha sottolineato la natura endoprocedimentale e, pertanto, l’incapacità di risultare immediatamente lesivi per la ricorrente. Con particolare riferimento all’impugnabilità immediata del provvedimento di nomina della commissione, nelle gare pubbliche, al pari degli atti compiuti dalla Commissione nel corso del procedimento di gara, esso non produrrebbe di per sé un effetto lesivo immediato. Di conseguenza, la nomina dei componenti potrebbe essere impugnata dal partecipante che la ritenga illegittima solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni di gara, esaurendosi il relativo procedimento amministrativo, risulterebbe compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato.
