La possibile trappola del pagamento delle indennità al personale in ferie

La questione della spettanza delle indennità anche durante le ferie è di una particolare delicatezza. Le sentenze della Cassazione, sul tema, aprono un enorme problema di natura giuridica ed economica, stuzzicando ovviamente i lavoratori, anche quelli pubblici. E come era prevedibile i sindacati iniziano a cavalcare le sentenze con le quali la Cassazione stabilisce la…

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La questione della spettanza delle indennità anche durante le ferie è di una particolare delicatezza.

Le sentenze della Cassazione, sul tema, aprono un enorme problema di natura giuridica ed economica, stuzzicando ovviamente i lavoratori, anche quelli pubblici. E come era prevedibile i sindacati iniziano a cavalcare le sentenze con le quali la Cassazione stabilisce la spettanza delle indennità anche durante le ferie, per chiedere alle amministrazioni il riconoscimento delle indennità.

E’ corretto ricordare che, comunque, tali richieste non possono e non debbono essere accolte, poichè nel lavoro pubblico è vietato estendere gli effetti del giudicato. Un divieto disposto con chiarezza dall’articolo 1, comma 132, della legge 311/2004, reso a tempo indeterminato dall’articolo 41, comma 6, del d.l. 207/2008, convertito dalla legge 14/2009.

I datori pubblici hanno l’obbligo di tenere la barra dritta, respingendo le iniziative dei sindacati.

I lavoratori, del resto, non restano privi della possibilità di ottenere il riconoscimento delle indennità, visto che potranno comunque rivolgersi ai giudici, per vedere se estenderanno anche al lavoro pubblico le decisioni discendenti dalla giurisprudenza UE circa la spettanza delle indennità anche durante le ferie.

Nel frattempo, legislatore e parti sociali potrebbero fare molto per evitare il propagarsi a macchia d’olio di un contenzioso che sarebbe il caso di scongiurare subito.

Basterebbe chiarire la differenza, possibile da introdurre, tra indennità connesse a ruolo e responsabilità rivestiti ed indennità qualificabili come vero e proprio “gettone di presenza”.

Ad esempio, appare semplicemente senza senso sostenere che l’indennità per specifiche responsabilità regolata dall’articolo 84 del Ccnl 16.11.2022 sia da connettere alla presenza in servizio.

A ben vedere, il Ccnl non lo richiede, ma una certa tendenza ad un eccesso di rigore spinge non molti a considerare necessaria la connessione con la presenza in servizio anche di emolumenti di importo annuo (pur assegnati per dodicesimi) e collegati alla responsabilità assunta, ma non al compito svolto essendo presenti in servizio.

Figlio di questo eccesso di rigore è l’orientamento applicativo dell’Aran Id: 34211 “Con riferimento al quesito in esame, nel ricordare che, ai sensi dell’art. 7, comma 4 lett. f), del CCNL 16.11.2022 i criteri generali per l’attribuzione dell’indennità per le specifiche responsabilità sono rimessi alla sede della contrattazione integrativa, in via generale è orientamento dell’Agenzia che, anche per questa voce indennitaria, debba farsi riferimento al principio secondo il quale è necessario sussista sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, attività lavorativa e quantificazione dell’emolumento ad essa connesso. Rimane, comunque, in capo alla contrattazione integrativa un margine di valutazione per l’individuazione delle modalità di decurtazione della indennità in parola, in relazione alle diverse tipologie di assenza, tenuto conto delle responsabilità connesse”.

Un orientamento di tale genere è con ogni evidenza lontano dagli opposti principi comunitari datti propri dalla Cassazione e, perciò, foriero del contenzioso che si dovrebbe scongiurare.

Indennità come quelle “condizioni di lavoro” (disagio, rischio e maneggio valori) sono correlabili all’effettivo svolgimento delle funzioni, avendo natura di “gettone di presenza”.

Sia consentito, allora, di rispondere all’Aran che certe questioni non possono essere trattate al livello di contrattazione decentrata, anche perchè essa è subordinata gerarchicamente alla contrattazione nazionale ed interviene lecitamente solo entro gli spazi concessi da quella nazionale.

Per la definizione della spettanza dell’indennità per specifiche responsabilità durante le ferie, il Ccnl nè specifica un legame tra essa indennità e la presenza in servizio, nè demanda alcunchè alla contrattazione decentrata.

Sarebbe, quindi, opportuno che l’Aran, insieme con i sindacati, affronti e risolva la questione per via contrattuale.

Il Legislatore dovrebbe intervenire solo in via suppletiva, in caso di inerzia o assenza di accordo delle parti.

Scatenare vertenze civili, che poi possono avere spiacevolissimi strascichi davanti alla Corte dei conti, per la questione delle indennità durante le ferie davvero non pare avere nessuna utilità.

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