Un dipendente assunto a giugno 2024, attraverso l’istituto della mobilità volontaria, non potrebbe essere beneficiario della progressione economica indetta, ad agosto, per l’anno 2024, nel nuovo ente. Lo ha sottolineato l’ARAN a mezzo di un orientamento applicativo, riprendendo il disposto di cui al comma 3 dell’art. 14 del CCNL del 16.11.2022, ai sensi del quale “La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b)”.
