Le dichiarazioni non veritiere riguardanti la formazione del personale costituiscono una grave violazione agli obblighi di correttezza verso l’ANAC e certamente non consentono il mantenimento del livello di qualificazione quale stazione appaltante.
Queste sono le precisazioni che sono state fornite dall’ANAC nella Delibera 28 gennaio 2026, n. 21, a seguito di accertamenti svolti sulla formazione dei dipendenti di una Stazione appaltante.
Il caso accertato
Nel caso specifico l’Autorità aveva chiesto informazioni ad una Centrale di committenza al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese per confermare il livello di qualificazione conseguito.
Nella nota di riscontro erano indicati i titoli di studio di alcuni dipendenti, l’iscrizione all’albo professionale e la formazione base di un dipendente, tuttavia, nessuna documentazione veniva trasmessa, ad eccezione del curriculum vitae.
Di conseguenza, con seconda richiesta di informazioni, l’Autorità chiedeva alla Centrale di Committenza di inviare tutta la documentazione riferita alla Struttura Organizzativa Stabile (SOS) dichiarata ai fini del conseguimento della qualificazione e dunque anche i titoli di studio e gli attestati di formazione e specializzazione.
La Centrale dichiarava di voler rinunciare alla qualificazione e che comunque, non aveva effettuato, nel periodo di attività, acquisti di valore pari o superiore ad. € 140.000.
In considerazione del fatto che, nonostante il lungo tempo trascorso tra la prima richiesta di informazioni da parte dell’Autorità e il riscontro dell’amministrazione, non erano stati comprovati i requisiti di qualificazione e considerato che i fatti descritti dalla Centrale di Committenza conducevano a dubitare circa il possesso dei requisiti dichiarati in fase di domanda di qualificazione, l’Autority procedeva alla contestazione dell’addebito e all’avvio del procedimento volto ad accertare – ai sensi dell’art. 63, comma 11, del d.lgs. 36/2023 – l’eventuale grave violazione delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui al medesimo articolo 63 del codice.
Con riferimento alla SOS, la Centrale di Committenza aveva riportato nella nota una tabella riepilogativa dei componenti e dei titoli di studio e formazione di ciascuno, precisando di non essere riuscita a reperire tutti gli attestati di partecipazione ai webinar gratuiti che il personale aveva dichiarato di aver frequentato.
Il Comune aveva concluso dichiarando che, consapevole dell’errore commesso, aveva provveduto ad intraprendere un percorso di formazione per la qualificazione nella fase di esecuzione con l’iscrizione di tre dipendenti ad apposito corso.
Le valutazioni dell’ANAC
Le deduzioni e la documentazione trasmesse dalla Centrale di Committenza non erano sufficienti a superare le contestazioni formulate dall’ANAC durante il procedimento sanzionatorio.
Dall’analisi dei documenti emergeva, infatti, che, alla data della domanda di qualificazione, la composizione della struttura organizzativa stabile (SOS) risultava diversa da quella dichiarata: alcuni componenti erano cessati successivamente e altri erano indicati come semplici collaboratori per le gare.
Inoltre, era stato inserito anche un funzionario part-time assunto successivamente alla domanda.
La documentazione inviata non confermava nemmeno i requisiti di formazione dichiarati.
La Centrale aveva indicato la presenza di:
- 6 componenti con formazione base
- 5 con formazione specialistica
- 1 con formazione avanzata
Tuttavia i corsi presentati non rispettavano i criteri stabiliti dall’ANAC: in alcuni casi non erano indicate le ore di formazione, altri corsi erano troppo risalenti rispetto al triennio richiesto, mentre altri non raggiungevano la durata minima prevista.
Secondo le regole dell’ANAC, la formazione base deve essere di almeno 20 ore complessive, la specialistica almeno 60 ore e quella avanzata deve consistere in titoli specifici come master o diplomi specialistici di almeno 120 ore.
Dai documenti trasmessi non risultava quindi alcun componente in possesso dei livelli formativi dichiarati.
L’assenza dei requisiti comportava una riduzione del punteggio di qualificazione, con conseguente mancato raggiungimento del livello SF1.
Per quanto riguardava la responsabilità, l’ANAC aveva ritenuto configurabile il dolo (almeno eventuale).
Ciò perché l’Autorità aveva messo a disposizione FAQ e strumenti di autovalutazione che permettevano alle amministrazioni di verificare facilmente la validità dei titoli e il punteggio prima di presentare la domanda.
Di conseguenza l’ente, presentando dichiarazioni non corrispondenti al vero, avrebbe consapevolmente accettato il rischio di ottenere una qualificazione non dovuta.
Infine è stato sottolineato che le dichiarazioni non veritiere erano particolarmente gravi perché alteravano il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, il quale serve a garantire che le centrali di committenza abbiano competenze adeguate per gestire le procedure di affidamento e assicurare legalità, trasparenza, concorrenza ed efficienza nei contratti pubblici.
Conclusioni
La dichiarazione non veritiera resa dal Comune in sede di domanda di qualificazione rappresenta, secondo l’ANAC, in conclusione, una grave violazione ex art. 63, comma 11, del codice dei contratti, in quanto dolosamente tesa a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti e ad ottenere il beneficio della qualificazione cui la Centrale di Committenza non aveva diritto.
Pertanto, l’Autorità ha provveduto all’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalla norma medesima, nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge n. 689/1981 e di quanto stabilito dall’art. 16 del Regolamento sull’esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell’11/03/2025.
Per la quantificazione della sanzione, in prima applicazione, l’Autorità ha ritenuto di poter considerare il mancato utilizzo della qualificazione illegittimamente conseguita.
Dalla consultazione della BDNCP risultava, infatti, che la Centrale di Committenza non aveva svolto procedure di gara nel livello di qualificazione illegittimamente ottenuto.
Per l’effetto, la sanzione è quantificata nella misura di € 500,00 (cinquecento) pari al minimo edittale.
