Non potrebbe invalidarsi un concorso, contestando la composizione della commissione, per il solo fatto che, in sede di prova orale, sia stato nominato un membro supplente diverso dai componenti indicati originariamente qualora: 1) la possibilità di ricorrere a supplenti sia stata espressamente prevista dal bando; 2) la componente supplente abbia tempestivamente e formalmente reso la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità relativa al ruolo ricoperto e, tale dichiarazione, sia stata oggetto di una contestazione generica di regolarità formale.
