Con il parere n. 3619/2025, il MIT chiarisce che una stazione appaltante non qualificata per la fase di progettazione e affidamento dei lavori può affidare direttamente servizi di ingegneria e architettura solo entro le soglie previste per gli affidamenti diretti, oppure se possiede una qualificazione per lavori corrispondente all’importo stimato dei servizi richiesti. In assenza di tali requisiti, non può gestire né approvare il progetto esecutivo. Il perimetro operativo delle stazioni appaltanti non qualificate resta quindi limitato ai casi previsti dall’Allegato II.4 e dall’art. 62, comma 6, del Codice dei Contratti.
