È quanto statuito dalla sez. II del T.A.R. Lazio il 13 dicembre scorso, con la sentenza n. 18735. Nello specifico, la circostanza che la busta contenente l’offerta tecnica di una RTI, da un lato, autocertificava il possesso di una Certificazione ISO 14001 in corso di validità e, dall’altro, accludeva in allegato una Certificazione ISO 14001 ormai scaduta, avrebbe dovuto indurre la commissione ad avvalersi dell’istituto disciplinato, all’epoca della vicenda, dall’art. 83, co. 9, d.lgs. n. 50 del 2016 (e, nel nuovo d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, dall’art. 101, co. 3). Peraltro, si argomenta nella decisione, proprio la contraddittorietà intrinseca dell’offerta avrebbe giustificato l’impiego del soccorso procedimentale (o istruttorio in senso stretto) senza che fosse necessaria la preventiva conoscenza della documentazione amministrativa verificata antecedentemente dal RUP (all’interno della quale la stessa RTI aveva tempestivamente inserito una Certificazione del tipo suindicato ma in corso di validità). Documentazione amministrativa che, inoltre, diversamente da quanto eccepito dalla stazione appaltante, non sarebbe stata inaccessibile alla commissione giudicatrice in forza del divieto di commistione documentale tra fasi. Tale divieto, infatti, come rilevato dal giudice di prime cure, interesserebbe: «a) (…) la fase di valutazione dell’offerta tecnica in relazione alla documentazione inerente all’offerta economica (nel senso cioè che durante l’esame dell’offerta tecnica la Commissione giudicatrice non può ovviamente disporre dei documenti che compongono l’offerta economica); b) (…) la fase di valutazione della documentazione amministrativa, nel corso della quale il RUP non può venire a conoscenza delle offerte tecniche ed economiche». Mentre, invece, nulla osterebbe «(…) a che la Commissione giudicatrice disponga – nella fase di valutazione dell’offerta tecnica – anche della documentazione amministrativa precedentemente acquisita dal RUP».
