Il parere dell’Ufficio di Supporto giuridico del MIT n. 2268/2023 si è occupato del tema compendiato nel titolo della presente breve. A tal proposito, è stato osservato che i lavori di soggetti privati finanziati in misura preponderante da soggetti pubblici dovrebbero essere sottoposti al nuovo Codice ma con una soglia di valore diversa rispetto al previgente d.lgs. n. 50/2016 [1]. Inoltre, in virtù di quanto stabilito al co. 17 dell’art. 62, d.lgs. n. 36/2023, i privati in questione non si vedrebbero applicare nei propri confronti le norme in materia di qualificazione.
[1] Quanto alla soglia di riferimento, viene menzionato l’art. 13, co. 1, lettera a) della direttiva europea 2014/24.
