Nell’articolo pubblicato su NT+ del 25.8.20220, dal titolo “Smart working, la prevalenza della prestazione in presenza sopravvive alla disciplina contrattuale”, Consuelo Zigiotto centra il problema: il Ccnl già stipulato per le Funzioni Centrali e la preintesa per le Funzioni Locali non hanno affatto quell’effetto di flessibilizzazione anche organizzativa che qualcuno pensava ed auspicava avrebbero prodotto, soprattutto perchè i Ccnl non sono la fonte unica di regolazione del lavoro agile.
Il diluvio confusionario di norme, dal DM 8.10.2021, alle linee guida 30.11.2021, al DM Piao 30.6.2022, alle regole contrattuali, non ha mai eliminato la “prevalenza”, che resta ad incombere come un falco sulle spalle della disciplina del lavoro.
Nell’intervista rilasciata a Francesco Bisozzi del Messaggero il 10 maggio 2022, il Presidente dell’Aran fu sollecitato a pronunciarsi proprio sulla questione della prevalenza della presenza. Il giornalista chiese: “Nel contratto non si fa riferimento alla prevalenza del lavoro in presenza, a differenza delle linee guida della Funzione pubblica che stabiliscono che le ore lavorate da casa non possono essere superiori a quelle lavorate in presenza?”
Il presidente dell’Aran rispose: “Come detto, il contratto fissa le regole per il lavoro agile nel settore pubblico, ma lascia ai singoli enti la decisione se ricorrere o meno al lavoro agile e il compito di stabilire quali e quanti lavoratori possono accedere allo smart working. Il contratto interviene anche sugli istituti economici. I lavoratori da remoto, chiamati a rispettare gli stessi vincoli di orario dell’ufficio, avranno diritto a straordinari pagati e buoni pasto. Discorso diverso per lo smart working per obiettivi: in questo caso saranno le amministrazioni, in fase di contrattazione integrativa, a decidere se prevedere o meno delle indennità per i lavoratori agili, per esempio per coprire parte dei costi di connessione che questi ultimi dovranno sostenere”.
Come si nota, prudentemente il presidente dell’Aran non si pronunciò direttamente sulla questione della presenza, osservando che il Ccnl lascia agli enti la possibilità di stabilire quali e quanti lavoratori possano svolgere l’attività in lavoro agile.
In effetti, la possibilità che i Ccnl consentissero di rompere le catene organizzative connesse alla prevalenza della presenza è stata definitivamente eliminata dalla disciplina del Piao. Esso ha fatto riemergere, infatti, la prevalenza della presenza in servizio sul lavoro agile come criterio imprescindibile della regolazione.
Riepilogando brevemente la questione, le linee guida sul lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche del 30 novembre 2021 prevedono che i datori pubblici possano attivare lo smart working in presenza di una serie di condizioni abilitanti. Tra questa, vi è “l’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza”. Le medesime linee guida prevedono, però, che “con l’entrata in vigore dei nuovi CCNL, le presenti linee guida cessano la loro efficacia per tutte le parti non compatibili con gli stessi”.
Per quanto riguarda il comparto Funzioni Centrali, il Ccnl 9.5.2022 nel regolare il lavoro agile in effetti non prevede da nessuna parte la “prevalenza della presenza”. Dunque, per le amministrazioni del comparto la prevalenza in teoria potrebbe considerarsi superata. Ma, basta che il Ccnl non citi la prevalenza della presenza, perché si consideri superata?
La cedevolezza delle linee guida del novembre 2021 rispetto ai Ccnl è condizionata alla non compatibilità della disciplina contrattuale con le linee guida medesime. Ma, perché si possa evidenziare tale incompatibilità sarebbe stato necessario che il Ccnl dettasse una regola nuova e diversa e, quindi, come tale, incompatibile con quella delle Linee Guida.
Invece, il Ccnl 9.5.2022 sul punto tace e altrettanto la preintesa del 5.8.2022 per le Funzioni Locali. Difficile, quindi, sostenere con ragione l’incompatibilità tra disciplina contrattuale e Linee Guida.
In ogni caso, il DM 30 giugno 2022, contenente il regolamento attuativo del Piao, all’articolo 4 detta le regole per la formulazione della Sezione Organizzazione e Capitale umano, e della sotto sezione “Organizzazione del lavoro agile”. Tale norma riproduce esattamente le identiche condizioni abilitanti previste dalle linee guida: “la garanzia di un’adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell’esecuzione della prestazione lavorativa in presenza”.
E’ bene notare che il DM Piao non contiene alcuna “cedevolezza” del principio di prevalenza della presenza una rispetto ad eventuali norme incompatibili poste dalla contrattazione nazionale collettiva; il DM parla di una generica “coerenza con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale”.
Però, il Piao “deve prevedere” l’applicazione del criterio della prevalenza, come indicato dall’articolo 4 del DM. Pertanto, la “coerenza” tra Piao e contrattazione collettiva pare debba riguardare gli istituti giuslavoristici trattati dal contratto, ma non quelli concernenti l’organizzazione, che, infatti, non può essere materia contrattuale.
Il DM, dunque, assume fonte primaria nei confronti delle amministrazioni, obbligate a prevedere nel Piao l’applicazione del principio di prevalenza del lavoro in presenza “per ciascun lavoratore”, superando anche quei margini di flessibilità previsti per il periodo emergenziale dalla circolare congiunta dei ministri della Funzione pubblica e del Lavoro del gennaio 2022.
Dunque, anche le amministrazioni appartenenti al comparto Funzioni Centrali, nonostante il Ccnl non preveda la prevalenza, sono obbligate ad approvare un Piao che invece disponga tale principio e, conseguentemente, a rivedere gli eventuali accordi individuali sottoscritti che non assicurino una presenza in servizio maggiore delle giornate in lavoro agile.
Per gli altri comparti, tutti per altro ancora privi del Ccnl, le indicazioni del DM 30.6.2022 superano comunque le linee guida e, dunque, debbono organizzare il lavoro agile garantendo la prevalenza del lavoro in presenza per ciascun lavoratore.
Sotto l’aspetto della disciplina del lavoro agile, dunque, il Piao non si manifesta, alla luce dei fatti, come elemento di flessibilizzazione e autonomia organizzativa, contrariamente alla presentazione generalmente accettata dei suoi effetti.
L’unico sistema per flessibilizzare i vincoli al principio della prevalenza della presenza, che appare oggettivamente presente e non superato dai Ccnl, è ragionare non sulle teste dei lavoratori, ma sul rapporto tra ore-uomo equivalenti. Ma, questo nei piccoli enti appare complesso.
In ogni caso, questionare sulla presenza o meno in ufficio è segno che del lavoro agile nessuno e nessuna norma, comprese quelle della contrattazione collettiva, ha colto la vera caratteristica: la concentrazione sull’esecuzione di compiti chiaramente predeterminabili e misurabili, piuttosto che sulla resa della prestazione lavorativa commisurata ad un segmento orario da rispettare in un luogo fisso.
La scarsissima capacità della PA di conoscere le attività che svolge, i compiti assegnati ai dipendenti, le filiere dei processi, i risultati conseguenti e le modalità per misurarli sono alla base della diffidenza nei confronti dell’istituto e del paradosso di commisurare una modalità lavorativa volta ad annullare luogo ed elemento orario con la presenza in ufficio.
