In un orientamento applicativo pubblicato nella giornata di ieri, l’Aran ha indicato quali siano gli istituti contrattuali invocabili dal segretario comunale ai fini della sospensione delle ferie. A tal proposito, l’Agenzia ha essenzialmente richiamato il co. 16 dell’art. 16, CCNL del 17.12.2020, ai sensi del quale le ferie «sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. (…). Le ferie sono altresì sospese per lutto nell’ipotesi di cui all’art. 19, co. 1, lett. b) [1]».
[1] «lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro il secondo grado e degli affini entro il primo grado o del convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50, della legge n. 76/2016: giorni tre per evento, anche non consecutivi, da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso».
