La prima parte dei questi contributi – finalizzata ad indagare le prerogative delle stazioni appaltanti non qualificate (in particolare dopo le ricalibrature dovute al decreto legislativo 209/2024, nel prosieguo solo correttivo) – cercava di comprendere l’ambito operativo “autonomo” entro cui si può “muovere” la stazione appaltante non qualificata.
Il difetto di coordinamento – ammesso che sia tale – può essere chiarito per effetto del rinnovato comma 1 dell’articolo 62 e per le importanti novità in tema di qualificazione per l’esecuzione del contratto.
La stazione appaltante non qualificata può eseguire i contratti che affida e stipula
Attraverso la modifica apportata dal correttivo (con l’articolo 88) – che sostituisce integralmente l’articolo 8 dell’allegato II. 4 – si fornisce l’inedito chiarimento secondo cui (comma 5) “Resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell’articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell’articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonché i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all’articolo 62, comma 1”.
Nel pregresso regime normativo tale prerogativa era consentita fino al 31 dicembre 2024 in attesa del regime di qualificazione per l’esecuzione dei contratti (oggi, grazie al correttivo, con requisiti edulcorati/stemperati come si vedrà nel prosieguo dei contributi).
Col comma sopra riportato, che chiude il nuovo articolo 8 dell’allegato in commento, la stazione appaltante non qualificata può eseguire:
– i contratti di importo inferiore ai 140 mila (beni e servizi) e lavori di importo inferiore ai 500 mila euro;
– i contratti affidati utilizzando i sistemi di acquisto previsti dalla spending review;
– i contratti sottosoglia affidati con strumenti telematici di negoziazione (es. i contratti di servizi sociali di importo inferiore ai 750 mila euro);
– i contratti di lavori manutenzione ordinaria al di sotto del milione di euro affidati con i strumenti telematici di negoziazione.
Si tratta, come detto, di contratti che la stazione appaltante non qualificata può affidare senza rivolgersi ad una stazione appaltante qualificata.
Da notare che per effetto dell’inedito comma 6-bis dell’articolo 62 le stazioni appaltanti non qualificate potrebbero anche decidere di non affidare direttamente questi appalti ma di avvalersi di stazioni/centrali qualificate.
In questo senso il comma appena richiamato prevede che “Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1”. Comma 1 dell’articolo 62 – come già visto – che disegna una prima parte delle prerogative della stazione non qualificata.
Si è indotti a ritenere che simili scelte amministrative, che sicuramente possono determinare un aggravio di tempi debbano però avere delle giustificazioni.
Una di queste potrebbe essere la certificazione sulla carenza delle professionalità ma, in realtà, una simile affermazione avrebbe l’effetto di essere sconfessata dalla presenza di responsabili di servizio.
Diverso è il caso in cui per enti di minori dimensioni es. comuni con meno di 5 mila abitanti, in cui i ruoli “dirigenziali” sono svolti dal Sindaco o componenti giuntali.
L’articolo 63, inoltre, prevede la possibilità di acquisire una qualificazione per fasi, in particolare con il nuovo comma 6 (innestato dall’art. 26 del correttivo).
Nel dettaglio la previsione statuisce che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate per una delle fasi classiche ovvero per la sola progettazione, per il solo affidamento o anche per la sola esecuzione.
Non viene menzionata la fase della programmazione: ciò evidenzia che per questa fase anche le stazioni appaltanti possono attivarsi, fermo restando che dovrebbero avere consapevolezza (e chiaramente indicarlo nei programmi dei lavori e dei beni/servizi) che le ulteriori fasi (per appalti di importo superiore a quelli sopra riportati) esige l’intervento di stazioni appaltanti/centrali di committenza qualificate.
Il pregresso comma 6 dell’articolo in commento, quindi, è stato ricalibrato e scorporato in due commi, il primo appunto appena riportato (l’originario articolo non citava la qualificazione per la sola esecuzione) ed il comma 6-bis (il cui testo, in pratica, concludeva il pregresso comma 6).
La disposizione del comma 6-bis prevede che “Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione.”
Il riferimento alla leale collaborazione (già nel pregresso comma 6) lascia intendere, a sommesso avviso, che la stazione appaltante/centrale qualificata nella propria programmazione devono tener conto delle istanze ricevute dalle varie stazioni appaltanti (non qualificate) secondo un ordine cronologico e non in base, ad esempio, alla complessità dell’appalto (ad esempio non dando seguito alle richieste relative ad appalti complessi).
I livelli di qualificazione
L’articolo 63 – nei suoi primi 3 commi – ribadisce, al primo comma (non modificato) che il sistema/dinamica della qualificazione rimane presidio dell’ANAC.
Il secondo comma (ritoccato dall’articolo 76 del correttivo) ora chiarisce che i tre livelli di qualificazione riguardano non solo la progettazione e l’affidamento ma anche l’esecuzione del contratto.
Le tre fasce di importo (previsione non modificata) prevedono:
a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;
b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all’articolo 14;
c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.
La qualificazione acquisita (comma 3 non modificato) consente alla stazione appaltante/centrale di committenza di “effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori”.
Per appalti di importo superiore si richiama il secondo comma dell’articolo 62 in cui si legge (dopo il leggero ritocco dovuto all’articolo 25 del correttivo che innesta il riferimento alle gare prima assente visto che si parlava di “procedure”) che “Per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4. Per le gare di cui al primo periodo, l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate”.
I requisiti richiesti per la qualificazione sono stabiliti nell’allegato II.4.
L’articolo 62, per limitarsi alle disposizioni di maggior rilievo, si pone come previsione di coordinamento a seguito delle modifiche introdotte in tema di concessioni di servizi e lavori.
In particolare il comma di chiusura dell’articolo 62 (il comma 18 come modificato dall’articolo 25 del correttivo) ora prevede che fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 62 comma 1, “la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c)”.
La norma pregressa – come noto – non conteneva un riferimento al primo comma dell’articolo 62 considerato che per le forme di partenariato il legislatore pretendeva un livello di qualificazione rafforzato.
Nell’attuale dinamica, ed in particolare per effetto della modifica degli artt. 3 (comma 5 ) e art. 5 (comma 5) dell’allegato II. 4 per concessioni di lavori e di servizi, rispettivamente di importo inferiore ai 500 mila euro e di importo inferiore ai 140 mila euro è semplicemente richiesto un primo livello di qualificazione (e non il secondo come precedentemente previsto).
Come già rilevato in altre circostanza, e lo si ribadisce in questa occasione, il riferimento ai 140 mila euro (per le concessioni di servizi) potrebbe preludere, ma occorre una posizione espressa ufficialmente, ad una apertura verso l’affidamento diretto della concessione oggi espressamente escluso dall’articolo 187 e dalla giurisprudenza.
E’ chiaro che la necessità di avviare sempre una procedura negoziata anche per importi contenuti sembra effettivamente una richiesta spropositata rispetto alle esigenze di tempestività e, in fin dei conti, irrispettoso dello stesso principio del risultato.
(seconda parte)
