Il concorrente non potrebbe modificare, tramite la procedura del soccorso istruttorio, l’elenco dei servizi analoghi indicati ove emerga, inequivocabilmente, per la stazione appaltante, la diversità del settore nel quale l’impresa ha maturato esperienza.
Infatti, come puntualizzato dall’Anac nel parere di precontenzioso numero 296/2024, la valutazione dell’analogia tra i servizi a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e quelli oggetto dell’affidamento atterrebbe alla discrezionalità della stazione appaltante e, in quanto tale, potrebbe essere contestata soltanto in caso di manifesta illogicità, irrazionalità, incongruenza o palese travisamento dei fatti.
