Il “nuovo” Codice dei contratti pubblici consente al concorrente di richiedere direttamente la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Tuttavia, come rilevato nel parere di precontenzioso Anac numero 303/2024, ciò non impedirebbe alla stazione appaltante, di propria iniziativa, di intervenire per correggere gli errori materiali inficianti l’offerta, a condizione che l’effettiva volontà negoziale dell’operatore economico partecipante sia individuabile in modo certo nell’offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità.
