L’esecuzione dei contratti e delle concessioni al tempo della qualificazione

Con il parere n. A7, in tema di qualificazione, l’ANAC  – in relazione ai rapporti (e servizi di committenza) tra stazione appaltante qualificata e stazione appaltante non qualificata) – spiega che “Il soggetto qualificato deve nominare un proprio responsabile unico del progetto, ex art. 62 co. 13 d.lgs. 36/2023, in quanto differenti sono i compiti…

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Con il parere n. A7, in tema di qualificazione, l’ANAC  – in relazione ai rapporti (e servizi di committenza) tra stazione appaltante qualificata e stazione appaltante non qualificata) – spiega che “Il soggetto qualificato deve nominare un proprio responsabile unico del progetto, ex art. 62 co. 13 d.lgs. 36/2023, in quanto differenti sono i compiti svolti dal RUP rispetto al responsabile di fase e soprattutto diversa (rectius maggiore) è la responsabilità assunta dalla stazione appaltante qualificata nello svolgimento delle procedure di assegnazione. In particolare, il soggetto qualificato deve condurre l’intero procedimento di gara (art. 62 co. 5, 6 e 7, nonché art. 1 co.2 Allegato II.4 d.lgs. 36/2023) e quindi adottare tutti i relativi provvedimenti ed assumerne la relativa responsabilità (art. 62 co. 13 d.lgs. 36/2023). Pertanto, gli atti e provvedimenti fondamentali e caratterizzanti il procedimento di gara devono essere adottati dal soggetto qualificato”.

La stazione appaltante non qualificata, quindi, agisce con dei responsabili di procedimento (come anche chiarisce il comma 13 dell’articolo 62 (nonostante il MIT abbia sostenuto il contrario ma con un parere che, oramai, deve ritenersi superato).

Praticamente il soggetto che chiede servizi di committenza, consistenti nella progettazione e affidamento e la stessa esecuzione (qualora il soggetto delegante non abbia neppure la qualificazione per l’esecuzione), opera con dei responsabili di fase. Ovvero, come evidenzia la recente giurisprudenza (Tar Lazio, sentenza della sezione III-ter, n. 13575/2025), attraverso organi “ausiliari” del responsabile unico del progetto che è, e rimane, il RUP della stazione appaltante qualificata.

In realtà, alcuni aspetti della qualificazione delle stazioni appaltanti risultano ancora in ombra.

La qualificazione delle stazioni appaltanti

In primo luogo, circa il tema delle qualificazioni, occorre rammentare che una stazione appaltante può qualificarsi in modo distinto anche solo per la progettazione e per l’affidamento e aggiungere a questa anche la qualificazione per l’esecuzione, oppure solamente per l’esecuzione del contratto (qualora non riesca a “conseguire” la qualificazione anche per le due fasi citate).  

La stazione appaltante priva di ogni qualificazione, quindi, nel momento in cui chiede servizi di committenza si deve preoccupare non solo della progettazione e dell’affidamento ma anche, e soprattutto, dell’esecuzione del contratto.

Se la stazione appaltante con qualificazione (delegata) che intenda occuparsi dei servizi di committenza ha le due qualificazioni e quindi anche quella dell’esecuzione  si ritiene, in astratto, che non possa rifiutarsi di occuparsi dell’esecuzione del contratto.

Ciò emerge dal comma 6, lettera g) dell’articolo 62 in cui si precisa che se la stazione delegante (richiedente) servizi di committenza  non ha (neppure) la qualificazione per l’esecuzione del contratto (di cui è parte) deve individuare un supporto al RUP per la centrale di committenza (per la stazione delegata).

Da qui, due aspetti fondamentali: il primo è che il RUP della stazione appaltante delegata (se in possesso della qualificazione per l’esecuzione) rimane, evidentemente, legato all’esecuzione del contratto guidando/coordinando il supporto al RUP.

Altra questione, poi, è che a dispetto di quanto evidenziato nel parere A7 sopra riportato, si può sostenere che in certi casi – in relazione a certe fasi -, la stazione senza qualificazione non può operare sempre con dei responsabili di fase, ma è costretta, ad esempio per l’esecuzione del contratto, ad esternalizzare il compito (addirittura ad un supporto al  RUP).

Da qui una riflessione sui ruoli: secondo la disposizione del codice (art. 62, comma 6 lett. g)) l’esecuzione può essere seguita da un supporto al RUP o è comunque necessario aggiungere la figura del direttore (dei lavori/dell’esecuzione)?

Aspetto non irrilevante visto che, per i contratti di forniture e servizi, la nomina del DEC condiziona l’erogabilità dell’incentivo per funzioni tecniche e, soprattutto, in certi casi la nomina del direttore dell’esecuzione è obbligatoria. Si pensi a quanto dispone l’art. 32 dell’allegato II.14 da cui risulta che il RUP, in relazione a certi appalti, anche a prescindere dall’importo – ci si riferisca, ad esempio, ai servizi sociali/sanitari, servizi cultura, servizi di pulizia etc -, non può volgere le funzioni del direttore dell’esecuzione e questo, quindi, deve risultare distinto.

La problematica esposta poi, si complica, in tema di esecuzione delle concessioni. Nel caso di importi pari o superiori ai 140 mila euro (concessione di servizi) e pari o superiori ai 500 mila (concessione di lavori) l’ente concedente deve possedere la qualificazione rafforzata (nel caso delle concessioni/partenariato è unica per progettare, affidare ed eseguire il contratto con aggiunta di un soggetto “con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi” che può anche essere esternalizzato).

In relazione alle concessioni che l’ente senza qualifica non può affidare, oltre a non poter né progettare né eseguire, il legislatore non prevede una disposizione omologa a quella dell’articolo 62 sopra citato.

Occorrerebbe, quindi, chiarire se l’ente concedente senza qualificazione abbia la stessa possibilità di nominare un supporto al RUP dell’ente concedente qualificato sulla falsariga di quanto previsto per gli appalti.

Per evitare un totale blocco di esecuzione della concessione si deve ritenere che sia possibile l’applicazione analogica della previsione.

In alternativa si dovrebbe ritenere che l’ente concedente qualificato che  abbia accettato di svolgere servizi di committenza debba necessariamente occuparsi anche dell’esecuzione della concessione attraverso l’esperto di gestione del PEF che dovrebbe essere equiparato ad una sorta di direttore dell’esecuzione (anche in questo caso condizione imprescindibile per poter accedere all’incentivo).   

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