Nella sentenza n. 2787/2024, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha svolto una notazione di rilievo in merito al tema di cui al titolo della presente breve. In particolare, i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che, secondo orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, per l’interpretazione delle clausole della lex specialis di gara, andrebbero applicate le norme in materia di contratti e, innanzitutto, il criterio letterale e quello sistematico. Di conseguenza, esse non potrebbero assoggettarsi ad un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare presunti significati impliciti o inespressi. L’attenzione, quindi, dovrebbe cadere sul significato immediatamente evincibile dal tenore letterale, sulle parole utilizzate e sulla loro connessione. Poi, laddove il dato testuale presentasse evidenti ambiguità, in forza del principio di favor partecipationis, dovrebbe preferirsi il significato più favorevole al concorrente.
In definitiva, l’indirizzo condiviso assoggetterebbe l’esegesi della lex specialis, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss. c.c.
