La possibilità di utilizzare attingere a graduatorie per posti a tempo parziale allo scopo di assumere a tempo indeterminato divide, incredibilmente, da tempo la magistratura.
Da ultimo, il Tar Campania, Sezione III, 21.11.2022, n. 7185, ritiene legittimo che un ente in procinto di reclutare a tempo indeterminato e pieno, utilizzi una graduatoria nella quale sia collocato un dipendente a tempo indeterminato e parziale.
La posizione assunta dal Tar è pienamente condivisibile. La sentenza evidenzia: “non è dato individuare una ragionevole differenza qualitativa e/o di profilo professionale dei candidati che, al fine del superamento dei rispettivi concorsi (tempo pieno/tempo parziale), devono possedere identici requisiti e superare prove idoneative di pari livello”. Soprattutto, “Non si ravvisa pertanto alcuna positiva ragione di differenziazione nelle posizioni lavorative a tempo pieno da quella a tempo parziale. In tali termini il Collegio si pone in consapevole contrasto con quanto richiamato nelle ragioni difensive dell’amministrazione ed in particolare con la pronuncia della Corte dei conti sezione controllo, dell’Umbria di cui alla deliberazione n. 124/2013 la quale, ha sottolineato che, nell’utilizzo delle graduatorie dalle quali attingere, deve essere rispettato il criterio della omogeneità con riferimento non solo al profilo e alla categoria professionale del posto che si intende coprire, che devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare, ma anche con riferimento ad ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso), come il regime giuridico dei posti stessi. Sotto tale aspetto si è ritenuto che il regime a tempo pieno è diverso da quello part-time, come attesta, ad esempio, la diversità dei limiti di modifica del rapporto di lavoro. A giudizio del Collegio tale considerazione non fonda alcuna ragionevole differenziazione tra le posizioni lavorative, atteso che il profilo quantitativo riguarda solo una limitazione oraria della prestazione lavorativa, ma non smentisce il profilo della concorsualità, atteso che anche per la assunzione a tempo parziale risulta svolta una selezione di tipo corrispondente a quella per il tempo pieno. Né appare condivisibile l’argomento spiegato nelle difese comunali, per cui la differenza avrebbe una sua incidenza anche sulla potenziale partecipazione al concorso della cui graduatoria la PA si è avvalsa : si deduce in tale ottica che non potrebbe escludersi aprioristicamente che, se il concorso fosse stato a tempo pieno, avrebbe visto la partecipazione di un maggior numero di candidati in quanto maggiormente appetibile rispetto ad uno part-time. L’aspetto non connota alcuna significativa differenza nella procedura concorsuale, atteso che il numero dei partecipanti ad una selezione è un fattore neutro, e non comporta una minore affidabilità della procedura stessa né una significativa differenza , tale da infrangere la omogeneità nell’utilizzo delle rispettive graduatorie”.
In effetti, le valutazioni espresse dalla Corte dei conti citata dal Tar non poggiano su nessuna base giuridica. Si tratta di ragionamenti meta-giuridici o del tutto sociologici, fondati su una valutazione probabilistica, non supportata da alcuna valutazione tecnica e da nessun dato dimostrativo, secondo i quali un concorso per assumere dipendenti a tempo parziale sarebbe meno selettivo di un altro concorso finalizzato ad assumere a tempo pieno.
Si tratta, all’evidenza, di valutazioni basate su un giudizio di valore non tecnico, dal quale la magistratura (di ogni genere e grado) dovrebbe rifuggire. Il Tar Campania ha buon gioco, dunque, nello smentire la pregnanza giuridica del parere resto dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Umbria.
La decisione del Tar, non l’unica, fornisce argomentazioni giuridiche ed operative estremamente solide per consentire agli enti di motivare la decisione di assumere dipendenti provenienti da graduatorie a tempo parziale, superando agevolmente le considerazioni prive di fondamento giuridico della magistratura contabile.
Piuttosto, la questione dell’utilizzo delle graduatorie di altri enti merita un approfondimento differente, in relazione al modo col quale tale scorrimento viene effettuato.
La sentenza del Tar in commento non ha affrontato la questione, limitandosi nella parte delle valutazioni in fatto a richiamare appunto i fatti che hanno dato origine alla vertenza, cioè la pubblicazione di “avvisi per la manifestazione di interesse da parte di candidati idonei collocati in graduatorie in corso di validità di altre amministrazioni pubbliche del comparto funzioni locali per la copertura di n. 22 posti a tempo pieno e indeterminato in vari profili professionali appartenenti alle cat. “d” e “c” tra i quali l’avviso de quo, nel quale era previsto quale requisito per la presentazione della domanda la collocazione nelle graduatorie degli idonei di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni pubbliche relativi a copertura di posti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nella categoria C”.
La prassi, sempre più diffusa, dell’attivazione dello scorrimento delle graduatorie di altri enti mediante avvisi di manifestazione di interesse è da considerare totalmente antigiuridica ed illegittima.
La normativa sullo scorrimento delle graduatorie presuppone che vi sia un rapporto convenzionale (meglio se preventivo alla produzione della graduatoria) tra due o più enti, in base al quale ciascuno dei soggetti convenzionati, in base ai criteri dedotti in convenzione, si avvale della graduatoria messa a disposizione da uno di essi, scorrendo ovviamente nell’ordine della graduatoria. Così si assicura la posizione giuridica dei concorrenti che si sono piazzati utilmente nella graduatoria, perchè si obbligano le PA a scorrerla nel rigoroso rispetto del suo ordine.
La pubblicazione di avvisi di manifestazione di interesse, invece, salta a piè pari la convenzione tra enti. L’ente che pubblica l’avviso sollecita idonei inseriti nelle graduatorie di altri enti appunto a manifestare il proprio interesse ad essere selezionati (id est, candidarsi).
Accade, dunque, che con la pubblicazione di tali avvisi, l’amministrazione:
- non stipula alcun accordo con le PA, ma si rivolge direttamente agli idonei;
- raccoglie manifestazioni di interesse di idonei, provenienti da graduatorie diverse;
- si riserva di valutare, a questo punto con totale arbitrio, quali tra le manifestazioni di interesse ricevute risultino le più gradite.
E’ un modo di agire che viola in modo plateale ogni principio costituzionale in merito al reclutamento pubblico.
A nulla vale la circostanza che la PA procedente si rivolga a persone che abbiano vinto un concorso. Il reclutamento non può casualmente riferirsi all’utilizzo di graduatorie, senza una preordinazione, una convenzione e una corretta informazione ai partecipanti al concorso, che dovrebbero essere preventivamente informati sulla possibilità che la chiamata provenga anche da enti diversi rispetto a quello che ha indetto il concorso.
La PA procedente non può utilizzare qualsiasi graduatoria, ma una specifica graduatoria messa consapevolmente a disposizione dall’ente convenzionato; a quel punto, non è ammissibile nessun avviso di manifestazione di interesse. Esso crea una sub-procedura selettiva, non più concorsuale, ma totalmente arbitraria, per mezzo della quale l’amministrazione sceglie il candidato che vuole, comprimendo le posizionin di chi sia piazzato nei posti utili delle graduatorie.
Un meta-reclutamento totalmente extra ordinem. L’utilizzo delle graduatorie di altri enti, invece, presuppone solo la “chiamata” degli idonei di quella graduatoria, nel rigoroso ordine di piazzamento. Solo così si garantiscono le posizioni giuridiche acquisite dai partecipanti ai concorsi, e si scongiura il pericolo che enti diventino graduatorifici a beneficio dell’assunzione arbitraria di quelle specifiche persone che il tale ente voleva proprio assumere, secondo il pessimo esempio del comune di Allumiere.
Purtroppo, nel caso di specie il Tar Campania non è stato chiamato a conoscere della legittimità della procedura così organizzata, legittimità da escludere totalmente.
Siffatti modi di agire sono sempre il frutto amaro dell’assenza di controlli preventivi e della troppo diffusa convinzione che sistemi metagiuridici e in chiaro contrasto con la Costituzione siano, invece, meritevoli metodi gestionali per risolvere manageriamente e gettando il cuore oltre l’ostacolo i problemi. La PA ha il compito di risolvere i problemi applicando correttamente le norme, non vulnerandole.
