Limitare la circolazione per tutelare l’ambiente

Per il Consiglio di Stato (sentenza n. 282 del 2024) l’art. 16 della Costituzione non precluderebbe l’adozione di misure che, per ragioni di pubblico interesse, influiscano sul movimento della popolazione. Pertanto, sarebbe costituzionalmente legittima una previsione come quella dell’art. 7 del Codice della strada, in quanto la disposizione costituzionale citata ammetterebbe limitazioni giustificate in funzione…

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Per il Consiglio di Stato (sentenza n. 282 del 2024) l’art. 16 della Costituzione non precluderebbe l’adozione di misure che, per ragioni di pubblico interesse, influiscano sul movimento della popolazione. Pertanto, sarebbe costituzionalmente legittima una previsione come quella dell’art. 7 del Codice della strada, in quanto la disposizione costituzionale citata ammetterebbe limitazioni giustificate in funzione di altri interessi pubblici egualmente meritevoli di tutela. Conseguentemente, non sarebbero utilmente proponibili, contro atti amministrativi attuativi della norma, doglianze di violazione degli artt. 16 e 41 Cost. quando non sia vietato tout court l’accesso e la circolazione all’intero territorio, ma solo a delimitate, seppur vaste, zone dell’abitato urbano particolarmente esposte alle conseguenze dannose del traffico. Invero, la parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa economica sarebbe giustificata laddove derivi dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali e ambientali.

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