La disciplina del Codice appalti, relativa ai settori ordinari, sarebbe esclusa per i servizi legali di cui all’art. 56, co. 1, lett. h), d.lgs. 36/2023. Tuttavia, alla luce della giurisprudenza formatasi in vigenza della precedente normativa, qualora la stazione appaltante affidasse la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico, secondo il MIT (parere n. 2651/2024), l’affidamento del servizio legale costituirebbe appalto, con conseguente applicabilità del d.lgs. 36/2023. Altrettanto, invece, non varrebbe in caso di incarico conferito ad hoc, il quale costituirebbe un contratto d’opera professionale, fermo restando l’obbligo di acquisizione, anche in tale caso, del CIG.
