L’ANAC, con il parere di precontenzioso n. 9 del 14 gennaio 2025, chiarisce che una sentenza di condanna non definitiva per responsabilità amministrativa da reato (ex d.lgs. n. 231/2001) non comporta l’esclusione automatica di un operatore economico da una gara pubblica. Perché la sanzione interdittiva possa avere effetto automaticamente escludente ai sensi dell’art. 94, comma 5, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, essa deve essere esecutiva, ovvero pronunciata con una sentenza penale definitiva. In caso di condanna non definitiva, spetta alla Stazione Appaltante valutare se la condotta rientri tra i gravi illeciti professionali e possa compromettere l’affidabilità dell’operatore economico, ai sensi degli artt. 98, comma 3, lett. h) e comma 6, lett. h) del Codice.
