Il Tribunale amministrativo regionale di Salerno, sez.II, ha stabilito che il provvedimento con il quale, allo scopo di ripristinare lo stato dei luoghi, viene intimato di procedere alla rimozione di un abuso edilizio, dev’essere censurato per carenza di motivazione e per violazione dell’art. 31, co. 2, D.P.R. n. 380/2001, qualora risulti sprovvisto: 1) di un’analitica descrizione delle opere abusive “pertinenziali e funzionali alla nuova destinazione d’uso” e dei vincoli paesaggistici che sarebbero stati violati (non basterebbe il loro cenno in premessa); 2) dell’indicazione dell’area che verrebbe acquisita di diritto dal Comune nell’ipotesi di inottemperanza dell’intimato (ex art. 31, co. 2 e 3, DPR n. 380/2001).
