Il Consiglio di Stato (sez. IV, sentenza 21 gennaio 2025, n. 416) chiarisce che una precedente gestione negativa in house non preclude la possibilità di un nuovo affidamento, purché il gestore individuato sia diverso. La decisione ribadisce che ogni affidamento deve basarsi su un’adeguata motivazione e su un’attenta valutazione comparativa delle alternative.
