Il MIT, con parere n. 3518/2025, ha chiarito che, per gli accordi quadro di lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante può prevedere, nei documenti di gara, la sola garanzia definitiva del 5% sull’importo dei singoli contratti attuativi, escludendo quella sull’accordo quadro, purché tale scelta sia adeguatamente motivata.
