Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 1559 del 10 novembre 2025, chiarisce che nelle gare gestite da una Centrale Unica di Committenza il contraddittore necessario è la CUC che ha emesso l’atto impugnato; la notifica all’ente beneficiario o al gestore della piattaforma non basta. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso non notificato al Comune che, quale stazione appaltante, aveva escluso l’operatore per commistione tra offerta tecnica ed economica. Il concorrente legittimamente escluso è inoltre privo di interesse a contestare i criteri OEPV, perché l’eventuale annullamento non produrrebbe utilità concreta. Ad abundantiam, il dedotto malfunzionamento del MEPA non risulta provato e l’errore di caricamento non fu segnalato tempestivamente.
