L’obbligo di indicazione dei costi della manodopera, previsto dall’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, riguarda solo i costi sostenuti direttamente dall’operatore economico offerente. Lo ha precisato il TAR Veneto, con la sentenza n. 1536 del 9 settembre 2025, chiarendo che tale obbligo non si estende ai costi della manodopera del subappaltatore. Essendo l’appaltatore tenuto a pagare un prezzo complessivo per il servizio ricevuto in subappalto, la congruità dei relativi costi sarà verificata solo nella fase di autorizzazione al subappalto, e non nella valutazione dell’offerta.
