All’interno di un parere consultivo di poche settimane fa (n. 21/2024), l’Anac ha svolto alcune notazioni in tema di esclusione per gravi illeciti professionali. In particolare, una stazione appaltante era in dubbio rispetto alla possibilità di procedere alla stipula del contratto d’appalto per l’affidamento del servizio di vigilanza random saltuaria ad ispezione sede centrale, in presenza di dichiarazioni riportate nel DGUE, attestanti la sussistenza, a carico dell’aggiudicatario, della pendenza di un procedimento penale per diversi reati. In proposito, riprendendo una giurisprudenza recentemente formatasi sotto l’egida del nuovo Codice, l’authority ha affermato che, a fronte di fattispecie espressamente previste come tassative per configurare un grave illecito professionale, nonché della necessaria prova di esse con uno dei mezzi tassativamente indicati dal comma 6 (art. 98), non sarebbe mutata l’impostazione in ordine alla natura del potere dell’amministrazione di valutazione circa l’idoneità dell’illecito professionale ad incidere sull’affidabilità dell’operatore economico. In continuità con gli approdi giurisprudenziali maturati nella vigenza del vecchio Codice dei contratti pubblici, quindi, l’esclusione conseguente alla valutazione di inaffidabilità dell’operatore, dovuta alla commissione di gravi illeciti professionali, lungi dall’essere rimessa a rigidi automatismi, si legherebbe ad una valutazione discrezionale della stazione appaltante.
