Il parere del servizio giuridico del Mit n 3065 del 6/12/2024 chiarisce l’opportunità di tracciare le operazioni istruttorie in caso di affidamento diretto previo confronto tra preventivi in risposta ad un quesito in cui si chiede la possibilità di acquisire le proposte tramite Posta elettronica istituzionale, dando per scontato che tale operazione prodromica all’individuazione del contraente sia “sempre in modalità procedimentalizzata”.
Alcune brevi riflessioni nel merito:
1) L’esigenza di tracciare le operazioni a monte dell’affidamento diretto prescinde dal fatto di aver acquisito più preventivi. Anzi, dovrebbe essere ancor più accentuata proprio laddove l’istruttoria non può contare sulla valutazione di proposte differenziate;
2) la risposta del Mit travisa il quesito. O meglio non tiene conto del fatto che l’acquisizione dei preventivi potrebbe avvenire anche in modalità asincrona / destrutturata. In tale caso, e-mail o pec o “piccione viaggiatore “, non farebbe alcuna differenza (a patto di non mettere i preventivi in comparazione tra loro ovviamente);
3) la giurisprudenza citata dal Mit nel parere è proprio l’esempio di quello che non si deve fare, in quanto la procedimentalizzazione portata all’estremo in un affidamento diretto “converte” di fatto l’istruttoria in una procedura comparativa nella quale vanno garantiti i principi dell’evidenza pubblica (piccola o grande che sia).
In sintesi, prassi e giurisprudenza non sembra abbiano ancora colto alcune peculiari e non sottili differenze tra la procedimentalizzazione (forte) che snatura l’affidamento diretto e la procedimentalizzazione (debole) di carattere istruttorio che tuttavia non si scontra con le norme della “piccola evidenza pubblica” richiamata dal TAR Puglia 1032/2024 non configurando in sostanza alcuna procedura selettiva. Il Mit, quindi, sembra confondere il mero interpello di preventivi con la scelta di auto vincolarsi ad una comparazione che – seppur informale – rimane strutturata ed alla quale vanno applicati i principi sopra citati.
Di seguito il quesito e parere:
D.Lgs. 36/2023, art. 50, c. 1, lett. a) e b) – Acquisizione preliminare ed informale di preventivi tramite PEI
QUESITO:
Si chiede quale sia l’eventuale motivo ostativo, all’utilizzo della posta elettronica istituzionale (nome.cognome@ente pubblico), nell’effettuare la preliminare richiesta e ricezione di preventivi, finalizzata ad un successivo affidamento diretto. La norma non lo vieta: 1 – secondo il Vademecum ANAC del 30/07/2024 a pag. 8 – “LA FASE DI SELEZIONE INFORMALE nella quale il RUP… può procedere… all’acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente dalla SA… PUO’ AVVENIRE CON O SENZA L’IMPIEGO DI UNA PIATTAFORMA CERTIFICATA”. Ne consegue quindi che tale attività prodromica, può avvenire anche tramite PEI; 2 – l’affidamento diretto avverrebbe, una volta individuato il preventivo migliore, tramite l’unica piattaforma digitale in dotazione alla SA ossia il MEPA di CONSIP, per mezzo dello strumento Trattativa Diretta; 3 – l’uso della PEI è molto più snello, funzionale ed efficace della PEC poiché quest’ultima, essendo unica per tutto l’ente pubblico, comporta tempistiche molto più dilatate sia d’invio (la PEC viene firmata in uscita dal solo Dirigente responsabile dell’Ente che deve quindi essere presente e non avere altre urgenze lavorative) che di ricezione (subordinate alle tempistiche di protocollazione e smistamento della corrispondenza in entrata, da parte dell’ufficio preposto), spesso incompatibili con le esigenze di tempestività ed urgenza che richiede l’acquisto. Si chiede un parere a riguardo.
RISPOSTA MIT:
Sul tema si richiama il parere n. 410/2024, con cui l’A.N.A.C. certifica la possibilità di effettuare l’affidamento diretto previo “confronto” tra preventivi. Si tratta del c.d. affidamento diretto procedimentalizzato. Al riguardo la giurisprudenza – ritenendo ammissibile anche tale ipotesi – richiama il rispetto delle norme del Codice e, in particolare, della c.d. piccola evidenza pubblica come affermato nella sentenza T.A.R. Puglia n. 1032/2024. Pertanto, ai fini dell’acquisizione dei preventivi, occorre avvalersi comunque di una modalità che consenta di garantirne la relativa provenienza e di tracciare le operazioni effettuate, in modo da documentare l’istruttoria svolta. Si rimettono alla stazione appaltante le necessarie valutazioni in rapporto al caso concreto. Infine si chiarisce che nel Vademecum ANAC, il riferimento all’utilizzo delle piattaforme certificate si riferisce all’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID. Indietro
