In seguito all’approvazione del progetto preliminare di una variante strutturale al PRG, il terreno agricolo di un proprietario veniva riclassificato come “area a verde privato”, con un indice di edificabilità nullo. Di conseguenza, dopo essere uscito sconfitto dal primo grado di giudizio, il proprietario-ricorrente si presentava al cospetto del Consiglio di Stato. Quest’ultimo, con sentenza n. 652/2024, gli dava ragione, censurando l’operato svolto in sede pianificatoria dal Comune. La ragione? Alla deliberazione dell’Ente locale avrebbe partecipato una consigliera in conflitto di interessi, violando l’obbligo di astensione. In proposto, infatti, sarebbe stata dimostrata la sussistenza di quella correlazione immediata e diretta (di cui all’art. 78, co. 2, TUEL) in grado di derogare alla regola che esclude l’operatività dell’obbligo de quo per le delibere concernenti ai provvedimenti normativi o di carattere generale. Inoltre, come osservato nella pronuncia, l’atto assunto in violazione del medesimo «sarebbe annullabile in toto e non solo per la parte eventuale del provvedimento che riguardi il solo componente incompatibile».
