La questione è stata affrontata dal TAR Puglia (Sentenza n. 1032/2024), a seguito del ricorso presentato da una società che ha impugnato il provvedimento di esclusione dal procedimento di gara negoziato, mediante invito alla presentazione di preventivi, diretto della fornitura di materiale di consumo esclusivamente nella forma di c.d. materiale “originale”.
Il ricorso è stato ritenuto dal giudice adito fondato, poiché il punto dirimente è costituito dalla violazione del principio di equivalenza, quale canone immanente nelle procedure di gara o comunque di evidenza pubblica, anche nelle forme negoziate o similari della c.d. piccola evidenza, specie allorché l’amministrazione intenda affidare la fornitura di materiale di consumo.
La richiesta di materiale originale deve intendersi anche inclusiva del materiale assimilabile all’originale.
