Come sottolineato nella decisione n. 980/2024 del Consiglio di Stato, il requisito in ordine ad un non eccessivo consumo di energia elettrica ai fini della produzione dell’idrogeno si collocherebbe nell’ambito di attuazione del principio comunitario c.d. DNSH.
Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021), infatti, stabilisce, che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”.
Tale vincolo si tradurrebbe in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm”, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.
Al fine di rendere conformi a tali dettati comunitari le modalità di attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”. In particolare, alle pagine 46, 47 e 49 la Guida Operativa riporterebbe le schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento previsto. In esse, il riferimento al c.d. consumo di energia elettrica sarebbe sempre rapportato alla “produzione di idrogeno” e non al suo “utilizzo”.
