Il Consiglio di Stato sez. VI – 25/10/2024, nella sentenza n. 8546 affronta la particolare questione dello scadere del termine di partecipazione ad una gara.
Per il giudice adito, non può ragionevolmente dubitarsi che, secondo i normali canoni cognitivi, ogni minuto finisca allo scoccare del primo secondo del minuto successivo: passato il primo secondo dell’ora e minuto stabilito non può essere ammessa alcuna istanza, e ciò vale per tutte le gare.
Pertanto, quale che sia la formulazione utilizzata dal bando, il limite di tempo ivi indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato nel secondo successivo a quello dello scoccare del minuto indicato.
Per il computo della scadenza del termine di partecipazione determinato dal bando, la fine del giorno considerato non è integrata fino a che non sia consumato l’ultimo dei 86.400 secondi che compongono il giorno: il che avviene nell’esatto momento in cui scatta il secondo immediatamente successivo. Il giorno termina alle ore 23:59:59, mentre quello immediatamente seguente segnerà le ore “00:00:00”.
Come è pacifico che l’ultimo istante del giorno coincide col compimento del sessantesimo secondo successivo alle ore 23:59, nel senso che decorsi i sessanta secondi dallo scoccare del minuto 59, i successivi secondi appartengono già al nuovo giorno e concorrono al compimento del primo minuto del giorno successivo a quello preso a riferimento; allo stesso modo il minuto “zero” di una qualsiasi ora – nella vicenda le ore 12:00 – è composto dai precedenti sessanta secondi e dunque, quando indicato quale termine finale, rinviene il suo ultimo istante nel sessantesimo secondo successivo al minuto “59” che lo precede.
