È corretto, secondo la Suprema Corte di Cassazione, il provvedimento di sospensione dal servizio e dallo stipendio adottato da un Comune nei confronti del responsabile della polizia municipale che abbia svolto le proprie mansioni, per oltre un anno, in abiti borghesi. Invero, nella prospettiva dei giudici di legittimità, per rispettare il principio di proporzionalità della sanzione, oltre a valutarsi la portata oggettiva dei fatti costituenti l’illecito disciplinare, si deve altresì tener conto del «livello di affidamento richiesto per le specifiche mansioni del dipendente, perché tanto più elevato è l’inquadramento tanto più severa deve essere la valutazione della gravità del comportamento». Dunque, nel caso di specie, il fatto che il sanzionato svolgesse le funzioni di comandante della polizia municipale, avrebbe reso più che legittima la misura punitiva prescelta. Infatti, l’unione tra la condotta assunta e la qualifica lavorativa apicale, avrebbe menomato l’immagine dell’Ente locale – datore di lavoro.
