Alla luce di quanto affermato dal MIT nel parere n. 2855/2024, i subaffidamenti soggetti a semplice comunicazione alla stazione appaltante non andrebbero sottoposti alla verifica dei requisiti ex artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023. Per le mere comunicazioni, infatti, non sarebbe necessario provvedere in tal senso.
