Come specificato recentemente in un orientamento applicativo ARAN, il nuovo CCNL del 16.07.2024, al co. 6 dell’art. 60, prevede espressamente che “al segretario comunale e provinciale collocato in posizione di disponibilità l’importo della retribuzione di posizione spetta nella misura minima indicata dall’articolo 60, comma 1”.
La novità starebbe nell’indicazione contenuta nello stesso co. 6, ai sensi del quale qualora il segretario fosse incaricato di una reggenza/supplenza per un periodo pari o superiore a 30 gg. l’ente utilizzatore dovrà riconoscergli, con oneri a proprio carico, l’ulteriore quota di retribuzione di posizione conseguente alla graduazione della posizione.
