Attraverso un recente orientamento applicativo pubblicato sul sito istituzionale, l’Aran ha chiarito che ove ai sensi dell’art. 7, co. 4, lett. c) del CCNL 16.11.2022, in sede di contrattazione integrativa, sia stata prevista la facoltà per il personale di fruire di un equivalente numero di ore di riposo compensativo in giornata festiva infrasettimanale, tale tutela, come inequivocabilmente ivi precisato, dovrà essere riconosciuta “in luogo della corresponsione dell’indennità di turno spettante ex art. 30, co. 5, lett. d)”.
Inoltre, poiché la fruizione del riposo compensativo rappresenterebbe una tutela alternativa al riconoscimento della indennità ex art. 30, co. 5, lett. d), è escluso che, ove il personale opti per essa, possa attribuirsi alcuna delle altre maggiorazioni espressamente individuate al richiamato art. 30, co. 5.
