La sentenza del Consiglio di stato, Sez. V, 24/03/2022, n. 2160, che contribuisce a fare luce su un aspetto ancora, però, non ben compreso, a causa dell’oscura formulazione normativa del comunque deleterio principio di rotazione.
Tale principio intende rimediare alla chiusura al mercato, conseguente a procedure negoziate o affidamenti diretti, sistemi di individuazione del contraente non concorrenziali, l’utilizzo dei quali può creare rendite di posizione e il rischio di lock in, cioè di un incatenamento a tempo indeterminato della PA con l’appaltatore affidatario.
Se si utilizzano sistemi di apertura del mercato, il principio di rotazione non opera ed escludere l’operatore economico uscente è lesivo della concorrenza.
Sistemi di apertura del mercato sono, oltre, ovviamente, alle procedure aperte o ristrette, anche procedure sottosoglia nelle quali la stazione appaltante non limiti (se non entro i meccanismi degli avvisi ed i limiti temporali ivi indicati) il numero degli operatori presenti nel mercato che possano attivarsi per competere tra essi ai fini dell’affidamento.
