Sì all’affidamento diretto senza rotazione in caso d’urgenza in ambito sociale

Nel caso di un servizio da aggiudicare in via d’urgenza, è ammesso disporre l’affidamento diretto in deroga al principio di rotazione quando si tratti di un appalto nell’ambito del sociale. I giudici, però, in disparte, sottolineano la necessità che l’affidamento venga meglio giustificato, ai sensi dell’art. 128, comma 3, onde evitare che un operatore economico…

Data

Categoria

Nel caso di un servizio da aggiudicare in via d’urgenza, è ammesso disporre l’affidamento diretto in deroga al principio di rotazione quando si tratti di un appalto nell’ambito del sociale.

I giudici, però, in disparte, sottolineano la necessità che l’affidamento venga meglio giustificato, ai sensi dell’art. 128, comma 3, onde evitare che un operatore economico possa essere affidatario per un numero infinito di volte.

La questione è stata oggetto di esame da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nella sentenza 24 febbraio 2025, n. 108.

La questione oggetto di discussione

Nel caso specifico, vi era la necessità, da parte di un Comune, di affidare un servizio relativo all’ambito del sociale.

Il Comune si era limitato a giustificare la deroga alla rotazione in base a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 49 del codice dei contrati e, in particolare, facendo riferimento alla corretta esecuzione del precedente appalto.

Altro operatore economico aveva chiesto l’annullamento della determina di affidamento diretto rilevando una violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023, non avendo l’ente osservato il principio di rotazione e preso in considerazione l’esistenza di alternative sul mercato;

Il giudice di prima istanza aveva accolto il ricorso.

Le differenti decisioni del giudice di seconda istanza

Il giudice di primo grado aveva precisato che seppure l’art. 128 del codice appalti inerente ai servizi alla persona “non richiama le regole “generali” degli affidamenti sotto-soglia di cui agli artt. 48” ciò non esonerava la Stazione Appaltante dall’obbligo di motivare adeguatamente circa la modalità di affidamento prescelta, che doveva rispettare anche gli speciali principi di cui al comma 3 dell’art. 128.

Secondo il giudice d’appello, se è vero che il principio di rotazione trova comunque ingresso nella disciplina degli affidamenti inerenti ai servizi sociali sotto soglia a prescindere da un espresso richiamo in forza della previsione generale di cui all’art. 49, comma 1, del codice, come correttamente affermato dal T.A.R., è, altresì, vero che gli affidamenti relativi ai servizi alla persona sotto soglia soggiacciono ad una regolamentazione composita come risultante dalla combinazione della disciplina di carattere generale, comprensiva anche del principio di rotazione, e di quella di carattere speciale, contenuta nell’art. 128 del codice.

Pertanto, a parere dei giudici, l’interpretazione logico-sistematica del comma 8 dell’art. 128 impone che per l’affidamento e l’esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia europea, l’Amministrazione ben può derogare al principio generale di rotazione, previa adeguata motivazione, al fine di osservare i principi e i criteri di cui al comma 3 sopra menzionati.

Nel caso in questione la determina faceva espresso riferimento alla deroga di cui all’art. 49, comma 4, cit., evidenziando che l’Amministrazione aveva preso in considerazione la necessità di motivare sulla predetta deroga. E, seppur sinteticamente, aveva evidenziato la specifica urgenza del provvedere e l’ottima prestazione professionale dell’associazione controinteressata in ordine agli specifici interessi tutelati dal servizio.

Conclusioni

Il Collegio pur ritenendo fondato l’appello dell’Amministrazione, ha comunque sottolineato che ciò che costituisce “urgenza” in una fattispecie concreta non “necessariamente” debba considerarsi tale nel reiterarsi nel tempo dell’affidamento e che – in via generale ed astratta – l’obbligo di motivazione nell’ipotesi di affidamento diretto, anche in deroga al principio di rotazione, con riferimento ai parametri indicati nel comma 3 dell’art. 128 del codice dei contratti è teso ad evitare la reiterazione all’infinito dell’affidamento diretto al medesimo operatore, in violazione del principio generale dell’accesso al mercato di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 36/2023.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Quel supporto giuridico al Rup troppo spesso latitante

    La sentenza del Tar Lazio, Sezione IV- bis, 23.6.2026, n. 11444 dimostra ancora una volta quanto limitato e sostanzialmente inefficace sia il presidio di controllo alle attività dei Rup negli appalti. In estrema sintesi, la vicenda trattata concerne l’erronea applicazione del principio di rotazione negli appalti, che non è operante laddove la stazione appaltante gestisca…

  • Appalti: personale a partita Iva soggetto a controllo di equità

    Anche il personale a partita IVA va tutelato negli appalti pubblici e pertanto occorre condurre un accertamento di equità in merito al trattamento economico erogato. Queste le indicazioni del TAR Piemonte, sentenza 25/06/2026, n. 1456. Il caso sottoposto al Collegio La controversia insorta riguardava una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro avente…

  • Incentivi per funzioni tecniche? Solo se si attiva l’appalto

    Chi scrive lo sostiene da sempre: gli incentivi per le funzioni tecniche sono da attribuire come compenso per un risultato, perchè è un’obbligazione di risultato. Dunque, non possono che essere connessi all’avverarsi della condizione cui sono sottoposti, cioè l’affidamento della prestazione. La Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 27.5.2026, n. 16584, conferma questo assunto. La pronuncia…