Sopralluogo obbligatorio: la giurisprudenza è divisa

Può capitare che la stazione appaltante imponga agli operatori economici il compimento di un sopralluogo a pena di esclusione dalla procedura. Può altresì capitare, poi, che, dinanzi al g.a., si presenti il concorrente escluso per non aver adempiuto al medesimo, contestando la legittimità della condizione. Orbene, in tale ambito, l’esegesi giurisprudenziale attuale delle norme contenute…

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Può capitare che la stazione appaltante imponga agli operatori economici il compimento di un sopralluogo a pena di esclusione dalla procedura. Può altresì capitare, poi, che, dinanzi al g.a., si presenti il concorrente escluso per non aver adempiuto al medesimo, contestando la legittimità della condizione. Orbene, in tale ambito, l’esegesi giurisprudenziale attuale delle norme contenute nel d.lgs. 36/2023 è tutto fuorché unanime. Infatti, secondo un orientamento (espresso, per esempio, da T.a.r. Lazio 140/2024), la richiesta di espletamento di un sopralluogo a pena di esclusione, violerebbe il principio di tassatività (ex art. 10, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023) e quello di accesso al mercato (ex art. 3, d.lgs. 36/2023) e non potrebbe essere giustificata dal 1° co., art. 92 del nuovo Codice, dal momento che la disposizione andrebbe «intesa semplicemente come precetto indirizzato esclusivamente all’amministrazione al fine di vincolarla a parametrare i termini di partecipazione alla gara agli adempimenti propedeutici alla formulazione dell’offerta». Diversamente, invece, secondo un altro orientamento pretorio (cui aderisce, per esempio, T.a.r. Sicilia 3738/2023), la possibilità di imporre una condizione del genere, discenderebbe proprio dall’ultima disposizione menzionata e dal 3°co., art.10, d.lgs. 36/2023. La prima, invero, ammetterebbe il sopralluogo obbligatorio qualora la stazione appaltante lo ritenesse «indispensabile ai fini della formulazione dell’offerta»; mentre, la seconda, andrebbe a corroborare l’opzione interpretativa grazie all’inciso: «le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto».

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