L’art. 35, co. 2, lettera d) del nuovo Codice, stabilisce che «Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l’esercizio del diritto di accesso è differito: in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e…