La Suprema Corte di Cassazione (con sentenza 11400/2024) ha puntualizzato che, ai fini dell’integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, la condotta sarebbe “abusiva” non solo quando svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime (o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta) ma anche quando verrebbe posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative.
