Un obbligo non c’è, tuttavia…

Se un Pubblico ministero, nell’ambito di un procedimento penale, si avvalesse delle cognizioni specialistiche di dipendenti della Pubblica Amministrazione (Forze di Polizia, professori universitari, eccetera), dovrebbe darne comunicazione pubblica? O la riservatezza investigativa colliderebbe con gli obblighi di trasparenza del decreto legislativo n. 33/2013? Ad avviso dell’Anac (atto del Presidente del 10 aprile 2024), pur non ricorrendo, in tal…

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Se un Pubblico ministero, nell’ambito di un procedimento penale, si avvalesse delle cognizioni specialistiche di dipendenti della Pubblica Amministrazione (Forze di Polizia, professori universitari, eccetera), dovrebbe darne comunicazione pubblica? O la riservatezza investigativa colliderebbe con gli obblighi di trasparenza del decreto legislativo n. 33/2013?

Ad avviso dell’Anac (atto del Presidente del 10 aprile 2024), pur non ricorrendo, in tal caso, gli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo citato, sarebbe comunque auspicabile osservare una qualche forma di trasparenza. Precisamente, stante l’assenza di una previsione normativa che espressamente disponga la pubblicazione di tali dati, sarebbe apprezzabile che le amministrazioni possano decidere di pubblicare l’elenco dei consulenti Tecnici della Procura nella sezione ‘Amministrazione trasparente, alla voce ‘dati ulteriori’.

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