Qualora la stazione appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità, avesse fissato un termine (non illogico né irragionevole) entro cui effettuare il sopralluogo, il diniego della richiesta di sopralluogo presentata tardivamente sarebbe legittimo. Difatti, come sottolineato dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 421/2024, tale rigetto sarebbe coerente con i principi di risultato, di tempestività e di semplificazione del procedimento nonché con quelli di autoresponsabilità e diligenza professionale richiesti in capo agli operatori economici.
