Il TAR Toscana, con la sentenza n. 1928 del 1° dicembre 2025 chiarisce che la legittimità di una clausola del capitolato va valutata in astratto, rispetto alla funzione di allocazione del rischio d’impresa, e non può essere messa in discussione sulla base della mera ipotesi che la stazione appaltante possa utilizzarla in modo strumentale o contrario a buona fede. Nel caso esaminato, la clausola sull’obbligo di ritiro dei farmaci in scadenza resta valida come regola di riparto dei rischi; eventuali condotte patologiche dell’amministrazione, volte a scaricare sul privato propri errori gestionali, attengono alla fase esecutiva del contratto e non incidono sulla legittimità della lex specialis.
