I costi della manodopera, seppur quantificati e indicati separatamente negli atti di gara, rientrerebbero nell’importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l’importo contrattuale. I costi della manodopera, come affermato dall’ANAC nel parere di precontenzioso n. 452/2024, non sarebbero assolutamente insuscettibili di ribasso e l’eventuale divieto indicato nel bando andrebbe inteso come relativo.
