Il TAR Lazio con la sentenza n. 17379/2025 chiarisce che la tutela del whistleblower non comporta la nullità automatica delle misure disciplinari successive alla segnalazione: è nulla solo la misura direttamente conseguente alla denuncia se il dipendente ne prova il nesso causale. Nel caso di un dipendente di una società partecipata comunale, autore di segnalazioni dal 2012 su “biglietti clonati”, il Collegio respinge il ricorso contro la delibera ANAC che aveva escluso la natura ritorsiva degli atti: tra le prime segnalazioni e i provvedimenti disciplinari (2018–2020) è intercorso un notevole lasso di tempo. Resta fermo che l’onere di provare il nesso tra segnalazione e misura pregiudizievole grava integralmente sul lavoratore.
