Sotto soglia: spunti per motivare eventuali procedure ordinarie

Interessanti, come sempre, le riflessioni di Stefano Usai sul problema dell’applicabilità delle procedure ordinarie nel sotto soglia. Anche alla luce di detto approfondimento, si potrebbe essere portati ad ritenere che mentre nel sotto soglia non si deve spiegare perchè si ricorre alle procedure semplificate, in quanto la motivazione è data dalla legge, è invece necessario…

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Interessanti, come sempre, le riflessioni di Stefano Usai sul problema dell’applicabilità delle procedure ordinarie nel sotto soglia.

Anche alla luce di detto approfondimento, si potrebbe essere portati ad ritenere che mentre nel sotto soglia non si deve spiegare perchè si ricorre alle procedure semplificate, in quanto la motivazione è data dalla legge, è invece necessario motivare le ragioni della scelta delle procedure ordinarie.
Il che, comunque, non cambia le affermazioni della circolare Mit e dell’Anac: nessuna di esse, infatti, dispone che sotto soglia sia obbligatorio utilizzare le procedure ordinarie (ed è per questa ragione che sono destituite di fondamento le critiche basata sulla circostanza che circolare e parere Anac intenderebbero “modificare la legge”).

Al contrario, sono da considerare erronee ed infondate le letture radicali offerte da alcuni a suggerire l’esistenza di un divieto di utilizzare le procedure ordinarie sotto soglia.

La circolare del Mit, richiamando banalmente i principi del TFUE, evidenzia che tale divieto non può essere per alcuna ragione evocato. Lo stesso presidente del Consiglio di Stato, Carbone ammette che, sussistendo la motivazione, sotto soglia le procedure ordinarie sono ammesse.

Quel che conta, alla fine, è:

  • le procedure ordinarie nel sotto soglia non sono vietate;
  • sono attivabili sulla base di una motivazione.

Ora, poichè l’unico reale beneficio delle procedure sotto soglia consiste in un risparmio nei tempi (connesso all’informalità di alcuni passaggi procedurali, resta da intendersi sul concetto di “tempestività”, che di per sè non vuol dire nulla.

Se per tempestività si intende “velocità” essa è null’altro se non un rapporto: in fisica, spazio/tempo; in una procedura amministrativa, attività da svolgere/tempo.

Ora, nelle procedure ordinarie sono ben definite le attività da svolgere ed il tempo da rispettare, mentre nelle procedure sotto soglia il codice non indica, se non sommariamente, attività da solvere e tace totalmente sul tempo.

L’errore in cui molti incorrono, allora, è pensare che sotto soglia, mancando questi elementi, si possa affidare istantaneamente o più “tempestivamente” che rispetto ad una procedura ordinaria.

Ma, tale valutazione è pesantemente condizionata da un difetto gravissimo: pensare che in particolare gli affidamenti diretti possano essere disposti in assenza di qualsiasi programmazione e, quindi, definizione delle attività da svolgere e dei tempi da rispettare.

Ci si abbarbica, per giungere a questa conclusione, alla previsione codicistica alla luce della quale la programmazione degli interventi è obbligatoria solo proprio sopra le soglie degli affidamenti diretti.

Ma, se non è necessaria la programmazione ex d.lgs 36/2023, lo è comunque la programmazione operativa da Piao/Peg-Pdo e quella dei pagamenti e della spesa connessa: il Rup non può certo inventarsi d’improvviso, senza che esista alcun documento di indirizzo anche solo operativo, di affidare prestazioni contrattuali.

Dunque, una programmazione occorre, una valutazione della spesa (appunto per verificare le soglie) pure, una definizione dell’oggetto del contratto (progettazione) anche, una tempistica a sua volta è necessaria (limitandosi ad elementi assolutamente essenziali).

Poichè, ponendo attenzione alla sola fase dell’affidamento, comunque anche in quello diretto occorre porre in essere una serie di attività per individuare il contraente (consultazione di contratti precedenti, consultazione di listini, consultazione di affidamenti di altre PA nel territorio o acquisizione di preventivi, con valutazioni istruttorie, convincimento della sussistenza dell’operatore economico da consultare, negoziazione, affidamento) e tali attività, in omaggio anche alla sola programmazione operativa, vanno svolte in un certo tempo, è tempestivo ciò che viene realizzato nel tempo necessario, che è quello predefinito negli atti programmatori ed organizzatori.

E la misurazione della tempestività non può che partire da programmazione e progettazione e giungere fino all’esecuzione, non limitarsi certo alla sola fase di affidamento che è sempre e solo una parentesi.

Laddove le procedure ordinarie consentano di rispettare il rapporto che dà luogo alla tempestività e si ravveda l’opportunità di affidarsi al mercato, ecco che la motivazione richiesta per avvalersene appare sostenibile e razionale.

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