Il Supporto Giuridico del MIT (parere n. 2656/2024) ha posto in evidenza che la definizione di “operatore economico” (Allegato I) di cui al Codice appalti sarebbe più ampia rispetto alla nozione di “impresa”, comprendendo anche soggetti senza scopo di lucro che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o meno, offrono beni e/o servizi sul mercato. Pertanto, le Università, in quanto potenziali operatori economici, sarebbero legittimate a partecipare al mercato delle gare di appalto e, quindi, a concorrere con le ditte private per l’acquisizione di servizi. A nulla rileverebbe che si tratti di un’Università non statale legalmente riconosciuta.
