E se, nell’ambito di un concorso pubblico, un candidato venisse clamorosamente non convocato alle prove a causa dello smarrimento della sua domanda di partecipazione da parte della PA interessata? Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 7960/2024), in un’ipotesi del genere, l’eventuale e conseguente domanda risarcitoria andrebbe accolta in ragione della sussistenza di un fatto ingiusto, colpevolmente imputabile alla PA, responsabile di assoluta negligenza nella gestione e archiviazione delle domande di partecipazione ad un concorso da essa stessa bandito. Si sarebbe al cospetto, cioè, di un errore inescusabile.
