Il TAR Toscana, con sentenza n. 494 del 18 marzo 2025, ha chiarito che nelle concessioni la mancata indicazione dei costi per la sicurezza da interferenze nel piano economico finanziario non determina l’esclusione dell’operatore economico né vizia l’offerta. Tali costi, infatti, sono predeterminati dalla stazione appaltante e possono essere integrati solo successivamente alla stipula del contratto, come previsto dall’art. 26, co. 3-ter, del d.lgs. 81/2008.
