Con il parere n. 339 del 9 settembre 2025 Anac ha esaminato una gara per servizi di ingegneria, in cui il disciplinare prevedeva ribassi sull’intero importo a base d’asta mentre un chiarimento successivo li riferiva alle sole spese forfettarie. L’Autorità ha chiarito che i chiarimenti non possono modificare la lex specialis, ma in questo caso hanno reso più intellegibile una clausola ambigua. La commissione, rapportando i ribassi a una base uniforme di calcolo, ha quindi operato correttamente senza violare i principi di parità e trasparenza.
